Parere di congruità
Parere di congruità sugli onorari delle prestazioni professionali: Cos’è
Il parere (o visto) di congruità sugli onorari delle prestazioni professionali è l’atto attraverso cui l’Ordine valuta l’importo richiesto dal professionista per l’esecuzione di una prestazione come adeguato rispetto alla natura della stessa, in applicazione del D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012 – Abrogazione del sistema tariffario e applicazione dei criteri di congruità delle parcelle ai fini della liquidazione dell’onorario nel tempo.
Attività di opinamento delle parcelle da parte dell’Ordine
Il parere di congruità sulla liquidazione degli onorari corrisponde ad una funzione istituzionale dell’Ordine professionale in vista degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti dei clienti ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e comunque inadeguati a l’obiettiva importanza della prestazione.
Per “opinamento” si intende la verifica della parcella professionale confrontata con il disciplinare d’incarico, gli elaborati prodotti e le prestazioni svolte.
Il Consiglio Direttivo, non avendo la titolarità per eseguire l’indagine relativa al controllo del merito della prestazione svolta dal professionista, basa la propria valutazione esclusivamente sugli elaborati prodotti e sulle dichiarazioni fornite e firmate dal professionista il quale, pertanto, si assume integralmente la responsabilità in merito alla esatta rispondenza dei dati forniti al Consiglio Direttivo circa le prestazioni effettuate e gli importi esposti.
Soggetti aventi titolo alla richiesta di parere di congruità
Il parere di congruità per la liquidazione della parcella viene rilasciato, su richiesta, ai seguenti soggetti:
– al Professionista iscritto all’Ordine che ha svolto le prestazioni;
– al Committente per il quale il Professionista ha svolto le prestazioni;
– all’organo giudiziario (C.C. art. 2233):
Per le prestazioni professionali eseguite da soggetti quali associazioni, società tra professionisti (StP) o società di ingegneria, la domanda di rilascio del parere di congruità può essere presentata dal Professionista che, avendo sottoscritto gli atti, ne ha assunto la responsabilità personale secondo la normativa vigente, ovvero dal Direttore Tecnico della società, purché le prestazioni siano state svolte da un Perito iscritto all’Ordine.
Modalità richiesta Parere di congruità
Per richiedere il parere di congruità occorre presentare apposita domanda attraverso la modulistica e le modalità sotto riportate
Modulo richiesta rilascio parere di congruità
(da presentare in marca da bollo da € 16,00)
Alla richiesta è necessario allegare:
- Copia del preventivo scritto;
- Copia dell’accettazione da parte del cliente (vedere punto b dell’appendice);
- Copia degli elaborati;
- Copia della parcella;
- Copia di qualsiasi altro documento che dettagli la metodologia di calcolo del preventivo e/o della parcella;
- Dichiarazione che illustri per quale motivo si chiede il parere, in particolare i motivi per i quali l’accordo già stabilito tra le parti non sia sufficiente per chiedere l’ingiunzione di pagamento.(*)
(*) ATTENZIONE
La Legge n. 49 del 21 aprile 2023 – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, all’articolo 7 prevede che il parere di congruità, emesso dall’ordine sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista, possa essere usato come titolo esecutivo in alternativa a quanto sinora previsto dal codice di procedura civile.
Per ora, questo vale solo nei confronti dei cosiddetti clienti forti, come definiti nell’articolo 2 della Legge 49/2023, tra cui banche, assicurazioni, imprese con più di 50 lavoratori o ricavi superiori a 10 milioni di euro, pubblica amministrazione, società a partecipazione pubblica.
Nel caso in cui il professionista decida di avvalersi di questa procedura alternativa,
– deve indicarlo chiaramente nella Dichiarazione, fornendo tutte le informazioni sul committente (ragione sociale e indirizzo PEC);
– non è più sufficiente la comunicazione di conclusione del procedimento emessa dall’Ordine e indirizzata al professionista e al committente, come previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ma il professionista deve notificare il parere al committente (debitore) il quale può opporsi con le modalità descritte nella medesima legge.
Versamenti
⇒ Diritti di Segreteria di € 50,00 da versare unitamente alla presentazione dell’istanza
Dal portale https://cittadino.plugandpay.it/CPIPR_VI selezionare “SERVIZI SENZA REGISTRAZIONE” / “PAGAMENTI SENZA AVVISO” / “SERVIZI DI PAGAMENTO” / “SERVIZI DI SEGRETERIA – ATTIVITA’ ISTITUZIONALE” / “DS – Diritti di Segreteria” / “DS3 – Diritti di Segreteria vidimazione parcelle – € 50,00”
⇒ Contributo variabile pari all’1% dell’onorario liquidato (con un minimo di €3,61 e un massimo di €139,44) da versare all’atto del ritiro del parere di congruità su indicazione dell’Ordine
Dal portale https://cittadino.plugandpay.it/CPIPR_VI selezionare “SERVIZI SENZA REGISTRAZIONE” / “PAGAMENTI SENZA AVVISO” / “SERVIZI DI PAGAMENTO” / “Altri servizi” / “AS1 – Liquidazione parcella” ed inserendo manualmente l’importo indicato dall’Ordine
Modalità di pagamento
⇒Pagamento presso la Segreteria dell’Ordine da effettuarsi con bancomat o contanti
⇒Pagamento online tramite sistema PagoPA
⇒Pagamento tramite bonifico all’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Vicenza
IBAN: IT20 W030 6960 8071 0000 0300 008
Causale: Nome e Cognome e motivo della richiesta
Commissione Parcelle e delibera di Consiglio
L’istanza, una volta presentata dal richiedente, viene presa in carico dalla Commissione Parcelle, la quale esprime il proprio parere sulla base dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, tenuto conto della complessità della prestazione professionale e, in ogni caso, in conformità con la normativa vigente.
In caso di domanda incompleta, viene comunicato al richiedente l’elenco delle documentazioni mancanti o carenti che dovranno essere integrate.
Il termine iniziale del procedimento decorre a partire dal giorno successivo a quello in cui si ritiene che tutta la documentazione, presentata presso la Segreteria dell’Ordine, sia completa.
Al termine della valutazione, la Commissione invia le risultanze all’esame del Consiglio dell’Ordine affinché adotti i provvedimenti necessari alla conclusione del procedimento tramite specifica delibera.
Normativa di riferimento
⇒ Circolare CNPI – Prot. 5798-50/AP/ff del 26/10/2012 avente come oggetto: D.L. n. 1/2012 conv. In L. n.7/2012 ed attività di opinamento delle parcelle da parte dei Collegi – applicazione della norma abrogativa del sistema tariffario
⇒ L. 146 del 12/03/1957
⇒ Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 (“Decreto crescitalia”), conv. in Legge 24 marzo 2012 n. 27
⇒ Art. 7 del D. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382
⇒ D.P.R. n. 140/2012
⇒ Art. 636 c.p.c
⇒ Art. 2233 C.C.
