Modulistica

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Richiesta assegnazione CFP

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Richiesta esenzione obbligo formativo

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Autodichiarazione di NON ESERCIZIO della professione regolamentata di perito industriale

Richiesta assegnazione CFP

Formazione continua: cos’è

La formazione continua costituisce un obbligo per tutti gli iscritti all’Albo dei Periti Industriali, ma rappresenta anche un’importante opportunità per mantenere livelli professionali adeguati alle esigenze della committenza ed aggiungere competenze e abilità all’offerta di servizi proposti alla clientela.

La formazione continua, o “aggiornamento della competenza professionale”, è uno strumento indispensabile per garantire a professionisti, cittadini e imprese standard elevati nelle prestazioni tecniche e ingegneristiche.

Nell’ambito del sistema di Formazione Continua dell’Ordine, si attribuisce generalmente il valore base di 1 credito ad ogni ora di attività formativa, purchè tale attività rispetti gli standard imposti dal regolamento nazionale.
Per i corsi di formazione i crediti sono attribuiti con riferimento all’anno nel quale il corso è portato a compimento.

Gli obblighi della Formazione continua

Impegno formativo:

Dal 01/01/2014 tutti gli iscritti all’Albo professionale sono tenuti ad assolvere all’obbligo di aggiornamento, il cui mancato assolvimento da parte dell’iscritto comporterà l’attivazione del procedimento disciplinare.

Si deve garantire un impegno formativo complessivo pari a 120 CFP all’interno di un arco temporale di 5 anni; allo scadere di tale intervallo temporale si ripartirà con un nuovo quinquennio, all’interno del quale si andrà ad assolvere nuovamente allo stesso impegno formativo; tutto questo si ripeterà per tutto il tempo che si è iscritti all’ordine.

L’iscritto deve in ogni caso acquisire 3 CFP per anno in attività formative riguardanti etica, deontologia, materia previdenziale e quant’altro costituisca aggiornamento della regolamentazione dell’Ordine.

Riduzione obbligo formativo per over 65°enni: Il professionista in attività che abbia superato il 65° anno di età dovrà garantire un impegno formativo nell’arco temporale di 5 anni tale da acquisire complessivamente 40 CFP.

E’ obbligatorio per ogni iscritto presentare all’Ordine la documentazione inerente la formazione entro il 31 gennaio di ogni anno relativa all’anno precedente, attraverso la modulistica e le modalità sotto riportate.

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Modulo per riconoscimento crediti formativi
(da presentare direttamente presso la segreteria dell’Ordine o tramite PEC a ordinedivicenza@pec.cnpi.it con allegati copia attestati di frequenza corsi in originale o copia conforme)

Richiesta esenzione obbligo formativo

L’esonero dall’obbligo dell’impegno formativo può essere richiesto:

  • da un iscritto che risulta essere iscritto a più ordini professionali e che scelga di osservare l’obbligo imposto da un ordine professionale diverso;
  • per gravidanza e/o maternità/paternità fino a tre anni di età del figlio;
  • per grave malattia e/o intervento chirurgico;
  • per interruzione dell’attività professionale per almeno 4 (quattro) mesi consecutivi, opportunamente documentata, a qualunque titolo dovuta, compresi i casi di forza maggiore;
  • per gravi e documentati motivi diversi da quelli sopra indicati.

Modalità di richiesta di esenzione dell’obbligo formativo

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Modalità di presentazione delle istanze

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Modulo per esenzione temporanea da obbligo formativo
(da presentare direttamente presso la segreteria dell’Ordine o tramite PEC a ordinedivicenza@pec.cnpi.it con allegata copia di un documento di identità valido e documentazione attestante l’esenzione)

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Modello delega presentazione istanza

Autodichiarazione di NON ESERCIZIO della professione regolamentata di perito industriale

La formazione continua è un obbligo deontologico per il professionista, come prevede la legge.

Fermo restando la rilevanza deontologica sotto il profilo disciplinare delle disposizioni relative alla formazione continua e la qualificazione di illecito disciplinare per le fattispecie recanti la violazione del relativo obbligo, le sanzioni, previste dai regolamenti professionali, non sono applicabili ai professionisti, di cui all’art. 1 lettera v) delle Linee guida sulla Formazione Continua deliberate dal CNPI nel 2021, che dichiarino di non esercitare effettivamente la professione regolamentata di perito industrialeprevio rilascio di autocertificazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed integr. e art. 483 del codice penale.

Se non eserciti la professione regolamentata di perito industriale, rimani soggetto all’obbligo formativo ma non sei sanzionabile dall’Ordine di appartenenza. A tal proposito è necessario inviare l’Autodichiarazione di NON ESERCIZIO della professione regolamentata di perito industriale tramite PEC a ordinedivicenza@pec.cnpi.it.

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Modello Autodichiarazione di NON ESERCIZIO della professione regolamentata di perito industriale