Modulistica varia
Certificato di iscrizione all'albo
Gli iscritti all’Albo che necessitano di un certificato di iscrizione all’Albo professionale possono farne richiesta attraverso la modulistica e le modalità sotto riportate.
Versamenti
Diritti di Segreteria di € 30,00 da versare unitamente alla presentazione dell’istanza
Dal portale https://vicenza.periti.plugandpay.it/ selezionando “Pagamento spontaneo” / “Servizi di Segreteria” / “DS – Diritti di Segreteria” / “DS 21 – Diritti segreteria istanza rilascio certificato iscrizione all’Albo”
Modalità di pagamento
Pagamento online tramite sistema PagoPA
Autocertificazione iscrizione Albo
Rientra nelle Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione introdotte nel 1968, ampliate dal 1997 con le cosiddette ‘Leggi Bassanini’, ora regolamentate dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni.
Consente ad ogni iscritto ad un Collegio/Ordine professionale di ‘certificare’ autonomamente la propria iscrizione nei confronti di organi della pubblica amministrazione e di gestori di pubblici servizi.
Pubblica amministrazione e gestori privati di pubblici servizi
I Collegi/Ordini professionali territoriali nonché quelli nazionali sono considerati enti pubblici non economici. Pertanto l’albo, con le sue informazioni contenute, rientra tra gli elenchi pubblici e quindi nei confronti di altri enti pubblici e gestori di pubblici servizi l’iscritto deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero l’autocertificazione per attestare la sua iscrizione all’Albo.
Spetterà poi all’ente ricevente contattare il Collegio/Ordine professionale per verificare la veridicità della dichiarazione.
Quindi riassumendo:
Come compilare l’autocertificazione di iscrizione all’Albo
La compilazione del modello è molto semplice. Basta riportare i seguenti dati:
La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato.
In luogo dell’autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità.
Istanza Inserimento Laurea perito già iscritto all’Albo
Il Perito Industriale che intende chiedere l’inserimento di un nuovo titolo professionale può farlo attraverso la modulistica e le modalità sotto riportate
Versamenti
Dal portale https://vicenza.periti.plugandpay.it/ selezionando “Pagamento spontaneo” / “Servizi di Segreteria” / “DS – Diritti di Segreteria” / “DS 19 – Diritti segreteria istanza inserimento laurea già iscritto albo”
Modalità di pagamento
Pagamento online tramite sistema PagoPA
Istanza inserimento ulteriore specializzazione perito già iscritto all’Albo
Il Perito Industriale che intende chiedere l’inserimento di una ulteriore specializzazione oltre quella/e già in possesso può farlo attraverso la modulistica e le modalità sotto riportate
Versamenti
Dal portale https://vicenza.periti.plugandpay.it/ selezionando “Pagamento spontaneo” / “Servizi di Segreteria” / “DS – Diritti di Segreteria” / “DS 20 – Diritti segreteria istanza inserimento seconda specializzazione”
Modalità di pagamento
Pagamento online tramite sistema PagoPA
Parere di congruità
Parere di congruità sugli onorari delle prestazioni professionali: Cos’è
Il parere (o visto) di congruità sugli onorari delle prestazioni professionali è l’atto attraverso cui l’Ordine valuta l’importo richiesto dal professionista per l’esecuzione di una prestazione come adeguato rispetto alla natura della stessa, in applicazione del D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012 – Abrogazione del sistema tariffario e applicazione dei criteri di congruità delle parcelle ai fini della liquidazione dell’onorario nel tempo.
Attività di opinamento delle parcelle da parte dell’Ordine
Il parere di congruità sulla liquidazione degli onorari corrisponde ad una funzione istituzionale dell’Ordine professionale in vista degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti dei clienti ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e comunque inadeguati a l’obiettiva importanza della prestazione.
Per “opinamento” si intende la verifica della parcella professionale confrontata con il disciplinare d’incarico, gli elaborati prodotti e le prestazioni svolte.
Il Consiglio Direttivo, non avendo la titolarità per eseguire l’indagine relativa al controllo del merito della prestazione svolta dal professionista, basa la propria valutazione esclusivamente sugli elaborati prodotti e sulle dichiarazioni fornite e firmate dal professionista il quale, pertanto, si assume integralmente la responsabilità in merito alla esatta rispondenza dei dati forniti al Consiglio Direttivo circa le prestazioni effettuate e gli importi esposti.
Soggetti aventi titolo alla richiesta di parere di congruità
Il parere di congruità per la liquidazione della parcella viene rilasciato, su richiesta, ai seguenti soggetti:
- al Professionista iscritto all’Ordine che ha svolto le prestazioni;
- al Committente per il quale il Professionista ha svolto le prestazioni;
- all’organo giudiziario (C.C. art. 2233):
Per le prestazioni professionali eseguite da soggetti quali associazioni, società tra professionisti (StP) o società di ingegneria, la domanda di rilascio del parere di congruità può essere presentata dal Professionista che, avendo sottoscritto gli atti, ne ha assunto la responsabilità personale secondo la normativa vigente, ovvero dal Direttore Tecnico della società, purché le prestazioni siano state svolte da un Perito iscritto all’Ordine.
Modalità richiesta Parere di congruità
Per richiedere il parere di congruità occorre presentare apposita domanda attraverso la modulistica e le modalità sotto riportate
(Alla richiesta è necessario allegare:
- Copia del preventivo scritto.
- Copia dell’accettazione da parte del cliente (vedere punto b dell’appendice).
- Copia degli elaborati.
- Copia della parcella.
- Copia di qualsiasi altro documento che dettagli la metodologia di calcolo del preventivo e/o della parcella.
- Dichiarazione che illustri per quale motivo si chiede il parere, in particolare i motivi per i quali l’accordo già stabilito tra le parti non sia sufficiente per chiedere l’ingiunzione di pagamento.(*)
(*) ATTENZIONE
La Legge n. 49 del 21 aprile 2023 – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, all’articolo 7 prevede che il parere di congruità, emesso dall’ordine sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista, possa essere usato come titolo esecutivo in alternativa a quanto sinora previsto dal codice di procedura civile.
Per ora, questo vale solo nei confronti dei cosiddetti clienti forti, come definiti nell’articolo 2 della Legge 49/2023, tra cui banche, assicurazioni, imprese con più di 50 lavoratori o ricavi superiori a 10 milioni di euro, pubblica amministrazione, società a partecipazione pubblica.
Nel caso in cui il professionista decida di avvalersi di questa procedura alternativa,
– deve indicarlo chiaramente nella Dichiarazione, fornendo tutte le informazioni sul committente (ragione sociale e indirizzo PEC);
– non è più sufficiente la comunicazione di conclusione del procedimento emessa dall’Ordine e indirizzata al professionista e al committente, come previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ma il professionista deve notificare il parere al committente (debitore) il quale può opporsi con le modalità descritte nella medesima legge.
Versamenti
Dal portale https://vicenza.periti.plugandpay.it/ selezionando “Pagamento spontaneo” / “Servizi di Segreteria” / “DS – Diritti di Segreteria” / “DS3 – Diritti di Segreteria vidimazione parcelle – € 50,00”
Dal portale https://vicenza.periti.plugandpay.it/ selezionando “Pagamento spontaneo” / “Altri servizi” / “AS1 – Liquidazione parcella” ed inserendo manualmente l’importo indicato dall’Ordine
Modalità di pagamento
Pagamento online tramite sistema PagoPA
Commissione Parcelle e delibera di Consiglio
L’istanza, una volta presentata dal richiedente, viene presa in carico dalla Commissione Parcelle, la quale esprime il proprio parere sulla base dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, tenuto conto della complessità della prestazione professionale e, in ogni caso, in conformità con la normativa vigente.
In caso di domanda incompleta, viene comunicato al richiedente l’elenco delle documentazioni mancanti o carenti che dovranno essere integrate.
Il termine iniziale del procedimento decorre a partire dal giorno successivo a quello in cui si ritiene che tutta la documentazione, presentata presso la Segreteria dell’Ordine, sia completa.
Al termine della valutazione, la Commissione invia le risultanze all’esame del Consiglio dell’Ordine affinché adotti i provvedimenti necessari alla conclusione del procedimento tramite specifica delibera.
Normativa di riferimento
Circolare CNPI – Prot. 5798-50/AP/ff del 26/10/2012 avente come oggetto: D.L. n. 1/2012 conv. In L. n.7/2012 ed attività di opinamento delle parcelle da parte dei Collegi – applicazione della norma abrogativa del sistema tariffario
